Propaganda elettorale
Disciplina Affissioni
La legge prescrive che le affissioni di propaganda elettorale possono essere effettuate esclusivamente in appositi spazi, stabiliti a tale scopo dalla Giunta Comunale, in rapporto alla popolazione dei singoli centri abitati.
Tali spazi sono assegnati ai partiti ed ai gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali.
Un ugual numero di spazi è destinato, inoltre, alle affissioni da parte di tutti coloro che non partecipando direttamente alla competizione, vogliono ugualmente intervenire nella campagna elettorale.
Che cosa:
manifesti, stampati, giornali murali o altro, anche avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
PROPAGANDA DIRETTA
CHI: partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte di singoli candidati o dei partiti cui essi appartengono.
RIPARTIZIONE
La Giunta Comunale nei termini prescritti dalla Legge provvede a:
- "ripartire" gli spazi in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse
ASSEGNAZIONE: secondo l`ordine di ammissione delle liste o delle candidature.
PROPAGANDA INDIRETTA
CHI: Chiunque non partecipi direttamente alla competizione elettorale (i cd. “fiancheggiatori”).
RIPARTIZIONE
La Giunta Comunale nei termini prescritti dalla Legge provvede a:
- “delimitare” i tabelloni per la propaganda indiretta nelle misure stabilite dalla Legge (fascia di popolazione), cioè un unico tabellone di mt. 2,00 di altezza x mt. 4,00 di base.
- “ripartire” gli spazi fra tutti coloro che abbiano fatto pervenire apposita domanda al Sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, in parti uguali, secondo l’ordine di presentazione delle domande.
DIVIETI
· Non è consentita l’affissione di propaganda diretta o indiretta al di fuori degli spazi previsti.
- Esclusione dal divieto: affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
· dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata
- ogni forma di propaganda elettorale LUMINOSA, FIGURATIVA, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. e ogni forma di propaganda luminosa mobile
- il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.
· Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati:
- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altro e manifesti di propaganda.
- Ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 mt. dall’ingresso delle sezioni elettorali.
SPIKERAGGIO: L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate dagli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.
LOCALI COMUNALI: Ai sensi dell’art.19 della Legge 515, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura uguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.
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